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Modifica il
Regolamento CE 2300/97 di applicazione del Regolamento
CE 1221/97 che stabilisce le regole d'applicazione delle
azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
visto il regolamento (CE) n.1221/97 del consiglio, del 25
giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione
delle azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele1, modificato dal
regolamento (CE) n.2070/98 2 , in particolare
l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della
Commissione 3, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1472/98 4, stabilisce le disposizioni
necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a
migliorare la produzione e la commercializzazione;
considerando che al momento dell'attuazione dei programmi
dev'essere garantita una coerenza tra le azioni dei programmi
nazionali ed altre misure rientranti nelle varie politiche
comunitarie, in particolare dei regolamenti relativi al
coordinamento delle politiche di ricerca agroalimentare; che
in particolare devono essere evitate sovraccompensazioni
dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella
definizione delle azioni;
Considerando che le misure previste dalla presente decisione
sono conformi al parere del comitato di gestione per il
pollame e le uova,
-1. GU L.173 del 1.7.1997, pag 1
-2. GU L.265 del 30.9.1998, pag 1
-3. GU L.319 del 21.11.1997, pag 4
-4. GU L.194 del 10.7.1998, pag 8
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo1
Il testo dell'articolo 4,
paragrafo 3,del regolamento (CE)N. 2300/97 è sostituito dal
seguente:
Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel
quadro sia del regolamento (CE) N.1221/97 che in quello di un
regime di aiuto comunitario a titolo dei regolamenti
(CE)n.950/97* (CE)951/97** (CE)952/97***
del Consiglio, che in quello dei programmi comunitari di
ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.
* GU L.142 del 2.6.1997,pag 1
** GU L.142 del 2.6.1997,pag 22
*** GU L.142 del 2.6.1997,pag 30
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles addì 8 dicembre 1998.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione.
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