|
Che completa il regolamento CEE 2092/91 relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3
),
considerando quanto segue:
(1) il regolamento (CEE) n. 2092/91 (
4 ) dispone che la Commissione formuli proposte in
merito ai principi e alle misure specifiche di controllo
relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti
animali non trasformati e di prodotti destinati
all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine
animale entro il 30 giugno 1995;
(2) i consumatori manifestano un interesse
crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi
biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda
sempre maggiore;
(3) le produzioni animali contribuiscono ad
estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle
aziende operanti in questo settore di intraprendere attività
complementari che costituiscono una fonte di reddito
considerevole;
(4) il presente regolamento armonizza le
norme relative alla produzione, all'etichettatura e al
controllo delle specie animali più importanti; per talune
specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente
regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai
fini della tutela dei consumatori armonizzare almeno i
requisiti in materia di etichettatura e il sistema di
controllo; per i prodotti dell'acquacoltura tali norme
dovrebbero essere elaborate al più presto;
(5) inoltre, nelle aziende che operano con
metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un
elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione
agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie
organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo,
contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare
un'agricoltura durevole;
(6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle
risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento
praticato con metodi biologici deve in linea di massima
prevedere uno stretto legame tra questa produzione e la terra,
una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e
l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati
con metodi biologici nella stessa azienda;
(7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei
composti azotati, le aziende che praticano l'allevamento con
metodi di produzione biologica dovrebbero disporre di
un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo
spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;
(8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del
potenziale delle zone abbandonate, la pastorizia praticata
secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce
un'attività quanto mai appropriata;
(9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la
scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della
loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali
esistenti;
(10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i
prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i
metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia dei
consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero
utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e
prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il
marchio di produzione con metodi biologici;
(11) omissis n.d.r
(12) omissis n.d.r
(13) omissis n.d.r
(14 omissis n.d.r
(15) omissis n.d.r
(16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatici
ottenuti per sintesi chimica non è consentito
nell'agricoltura biologica;
(17) omissis n.d.r
(18) omissis n.d.r
(19) omissis n.d.r
(20) omissis n.d.r
(21) l'apicoltura, date le sue peculiarità,
necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di
garantire la disponibilità di risorse pollinifere e
nettarifere adeguate in termini quantitativi e qualitativi;
(22) tutti gli operatori che
commercializzano prodotti derivanti da animali allevati con
metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo
regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e
le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure
somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente in
un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;
(23) le differenze regionali per quanto
riguarda l'agricoltura e le condizioni climatiche rendono
necessari periodi transitori per taluni metodi e per le
caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;
(24) la diversità dei metodi seguiti nella
produzione biologica di animali esistente attualmente tra gli
Stati membri rende necessario che questi ultimi possano
applicare sul loro territorio norme più rigorose per gli
animali ed i prodotti animali;
(25) a norma del regolamento (CEE) n.
2092/91, le indicazioni nell'etichettatura, nel materiale
pubblicitario o documenti commerciali considerati dal
consumatore come un riferimento ad un metodo di produzione
biologico sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a
tale regolamento;
(26) il consumatore ritiene in genere che
determinate indicazioni siano un riferimento ad un metodo di
produzione biologico;
(27) è tuttavia necessario prevedere un
periodo transitorio per consentire ai titolari di un marchio
di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura
biologica a condizione che tale periodo transitorio sia
concesso solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e
per i quali la presentazione della domanda di registrazione è
avvenuta prima della pubblicazione del regolamento (CEE) n.
2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno
del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di
produzione biologico,
( 1 ) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.
( 2 ) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 29.
( 3 ) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 55.
( 4 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
330/1999 della Commissione (GUL 40 del 13.2.1999, pag. 23).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è
modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal
seguente:
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica ai
prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano
destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di
produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non
trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non
trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la
produzione e le norme specifiche di controllo applicabili
figurino negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali
trasformati desti nati all'alimentazione umana composti
essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale
e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per
animali e le materie prime per mangimi, non contemplati
dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora
l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per
talune specie animali, si applicano le norme in materia di
etichettatura e di controllo previste rispettivamente
all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i
relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei
prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di
norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali
o, in mancanza di queste, norme private, accettate o
riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la
Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti
in materia di etichettatura e di controllo e le misure
cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1,
lettera c), purché tali requisiti si riferiscano al metodo
di produzione biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento
di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1,
lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della
legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme
private accettate o riconosciute dagli Stati membri."
2) L'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si
considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il
metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura,
nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto
stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi
sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in
ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che
il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per
mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di
produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono
caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti
termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso,
soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino
ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o
nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto
con il metodo di produzione:
- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: biokocijü,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk."
3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 3
Il presente regolamento si applica, fatte
salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in
conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti
specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che
disciplinano la produzione, la preparazione, la
commercializzazione, l'etichettatura e il controllo,
compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di
alimentazione degli animali."
4) All'articolo 4, paragrafo 3 la
definizione di "preparazione" è sostituita dalla
seguente:
"3) "preparazione": le operazioni di
conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli
(compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti
animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate
all'etichettatura relativamente alla presentazione del
metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura
dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;"
5) ....25)omissis n.d.r.
Articolo 2
Per conformarsi ai periodi di conversione di cui
all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso
anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione
qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente
per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale
periodo ha prodotto in conformità delle disposizioni
nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private
accettate o riconosciute dagli Stati membri.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000,
tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi
geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente
regolamento ed in particolare le disposizioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5,
paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i),
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6,
paragrafo 2,lettera a) e all'allegato 1, sezione B,
paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono
immediatamente applicabili.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ
ALLEGATO 1 PARTE C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1. Principi generali
1.1. L'apicoltura è un'attività importante che
contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione
agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.
1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come
ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente
connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie
che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende
inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e
stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole
nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi
alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale
principio, un operatore può gestire unità non conformi al
presente regolamento a condizione che siano rispettate le
disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2
per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può
essere venduto con riferimenti al metodo di produzione
biologica.
2. Periodo di conversione
2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con
riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le
condizioni del presente regolamento sono state rispettate per
almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve
essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto
8.3.
3. Origine delle api
3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della
capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali,
della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È
privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e dei
loro ecotipi locali.
3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la
divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami
provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità
o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità
di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel
presente regolamento possono essere convertiti.
3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi
provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un
periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo
l'obbligo di osservare il periodo di conversione.
3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è
autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in
caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi
sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari
conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare
un periodo di conversione.
3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10%
all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni
del presente regolamento può essere incorporato nell'unità
di produzione biologica a condizione che le api regine e gli
sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei
provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non
si applica il periodo di conversione.
4. Ubicazione degli apiari
4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le
zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai
requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore
fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un
inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto
delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione
2, primo trattino.[compilare una descrizione completa dei
locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei
parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali
adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla
trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle
materie prime e dei fattori produttivi;] In mancanza di
tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire
all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove
documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per
dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue
colonie rispondono ai criteri previsti dal presente
regolamento.
4.2. L'ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline
sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla
postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano
costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di
produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e
dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non
soggette alle disposizioni del presente regolamento ma
sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali,
ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2078/92 (*****), prive di
un'influenza significativa sulla qualificazione della
produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione
biologica;
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di
produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali
centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche,
inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di
controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto
di tale requisito.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non
sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono
inoperosi.
5. Nutrizione
5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari
devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di
polline, sufficienti per superare il periodo invernale.
5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata
qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa
di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata
con miele biologico, preferibilmente della stessa unità
biologica.
5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti
degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa
di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in
luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico,
segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni
climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.
5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di
controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale,
per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso
di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le
seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione
artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie
interessate.
5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai
requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di
prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra
l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del
successivo periodo di flusso del nettare o della melata.
6. Profilassi e cure veterinarie
6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti
principi:
a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono
un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle
infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine,
sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare
situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo
della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione
dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale
contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e
sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie
sono ammalate o infestate, esse devono essere curate
immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che
risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve
essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente
utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato
secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la
normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché
abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze
che hanno richiesto la cura;
c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia
verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare
una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le
colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici
ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un
veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro,
fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per
sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi
di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati
l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido
ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo,
eucaliptolo o canfora.
6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i
trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che
sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti
allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate
devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve
essere completamente sostituita con altra cera conforme alle
disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse
saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.
6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si
applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3,lettera e).
6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari
è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare
all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti
siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo
di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso
contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il
metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il
periodo di attesa raccomandato.
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione
7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come
metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.
7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.
7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la
soppressione della vecchia regina.
7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata
maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.
7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici
durante le operazioni di smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato
l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare
l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di
apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità
in questione.
7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare
un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato
stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese
per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di
smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.
8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati
nell'apicoltura
8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da
materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione
per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3,
lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo
sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità
di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare
nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di
conversione la cera convenzionale può essere autorizzata
dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze
eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia
disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.
8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per
l'estrazione del miele.
8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie,
favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto
i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.[Rodenticidi-
ndr]
8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la
fiamma diretta.
8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici,
attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono
permesse soltanto le sostanze appropriate elencate
nell'allegato II, parte E.
PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI
LOCALI DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA
E UTENSILI) Saponi a base di sodio e di potassio Acqua e
vapore Latte di calce Calce Calce viva Ipoclorito di sodio
(ad es. candeggina) Soda caustica Potassa caustica Acqua
ossigenata Essenze naturali di vegetali Acido citrico,
peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico Alcole
Acido nitrico (attrezzatura da latteria) Acido fosforico
(attrezzatura da latteria) Formaldeide Prodotti per la
pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per
la mungitura Carbonato di sodio.
(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU) L 291 del 30.10.1998,
pag. 10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del
28.1.1997, pag. 24).
(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE)n. 2772/95 (GU L 288
dell'1.12.1995, pag. 35)."
|