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Applicazione delle azioni dirette a migliorare
la produzione
e la commercializzazione del miele.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 42 e 43
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento
europeo e al Consiglio il documento di riflessione
sull'apicoltura europea che illustra la situazione le
difficoltà del settore;
considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura
le cui funzioni principali sono l'attività economica e lo
sviluppo rurale, la produzione del miele e di altri prodotti
dell'alveare, nonché il contributo all'equilibrio biologico;
considerando che si tratta di un settore caratterizzato da
condizioni di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla
dispersione e dalla diversità degli operatori economici sia a
livello della produzione che della commercializzazione; che il
mercato del miele nella Comunità è caratterizzato da uno
squilibrio fra offerta e domanda;
considerando che, tenuto conto della propagazione della
varroasi in vari Stati membri nel corso degli ultimi anni e
delle difficoltà che detta malattia e le malattie connesse
comportano per la produzione del miele , risulta necessario
avviare un'azione a livello comunitario;
considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele nella Comunità è necessario
elaborare senza indugio dei programmi nazionali annuali che
prevedano azioni di lotta contro la varroasi e malattie
connesse, la razionalizzazione della transumanza, l'assistenza
tecnica, la gestione di centri apicoli regionali, la
collaborazione nei programmi di ricerca per quanto riguarda il
miglioramento della qualità del miele;
considerando che per completare i dati statistici relativi
all'apicoltura occorre che gli Stati membri mettano a punto uno
studio sulle strutture del settore, sia a livello della
produzione, che a livello della commercializzazione e della
formazione dei prezzi;
considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in
forza degli obblighi derivanti dal presente regolamento
incombono alla Comunità a norma dell'articolo3 del
regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970,
relativo al finanziamento della politica agricola comune(4);
considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 riguardante
l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti
legislativi(5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 11. Il presente
regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le
condizioni di produzione e di commercializzazione del miele
conforme alla definizione che figura nella direttiva 74/409/CEE
del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (6).
A tal fine, gli Stati membri possono predisporre dei programmi
nazionali ogni anno.
2. Le azioni che possono essere incluse in tali
programmi sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori
per la smielatura delle associazioni di apicoltori per
migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del
miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché
miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di
analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e)collaborazione con organismi specializzati nella
realizzazione dei programmi di ricerca in materia di
miglioramento qualitativo del miele.
3. Rimangono applicabili agli aiuti di Stato diversi da
quelli ripresinei programmi approvati a norma dell'articolo 4
del presente regolamenton.26 relativo all'applicazione di
alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di
prodotti agricoli(7).
Articolo 2Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli
Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997,
uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia
a livello della produzione che della commercializzazione.
Articolo 3Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono
considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE)
N.729/70.
La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi
nazionali nella misura del 50% delle spese sostenute dagli
Stati membri per le azioni di cui all'articolo2, riprese nel
programma nazionale.
Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le
spese effettuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi
nazionali annuali di cui all'articolo1devono essere realizzate
entro il 15 ottobre di ogni anno.
Articolo 4I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati
in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali
rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono
comunicati alla Commissione che decide in merito alla loro
approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17
del regolamento(CEE) N. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle uova(8).
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi
operativi perle regioni degli obbiettivi 1, 5b) e 6.
Articolo 5Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in
particolare quelle relative alle misure di controllo sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento(CEE) N.2771/75.
Articolo 6La commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio,
ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000,
una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Articolo 7Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.
Per il consiglio
Il presidente
J.VAN AARTSEN
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