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Recepimento
della direttiva del Consiglio della Comunità economica
europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri della Cee concernenti il miele
Testo
coordinato con la
legge n.128 del 24 aprile 1998, la legge n.
428 del 29 dicembre 1990, la legge n. 142 del 19 febbraio 1992
e il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1. Ai sensi della presente legge per il miele si
intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono
dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti
vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse
bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche
proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare. Tale prodotto può essere fluido, denso o
cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue
in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal
nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si
trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli
alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata
e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più
pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei
favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante
centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione
dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con
riscaldamento moderato.
Art. 2. Il miele può essere commercializzato solo se
conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla
seguente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in
zucchero invertito;
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare,
non meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium
sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele
di acacia, dilavanda e di Banksia menziesii non più
del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua;
non più dello 0.1 per cento;
miele torchiato non più dello 0.5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0.6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non
più dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale(HMF)determinati
dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad
esempio miele di agrumi)e tenore di HMF non superiore a 15
mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le
disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere
miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle
previste dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5 milioni.
Art.3.
Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto
nessun altro prodotto.
Testo abrogato
Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di
produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con
la denominazione “Miscela di mieli comunitari ed
extracomunitari.
Testo nuovo
Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di
produzione comunitaria deve essere commercializzato con la
denominazione “Miscela con miele extracomunitario”.
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve
essere commercializzata con denominazione “Miscela di mieli
extracomunitari”.
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo
paese devono riportare l’indicazione: “Miele
extra-comunitario”.
Testo abrogato
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria,
commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione
comunitaria, va indicato il Paese di produzione
extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all’articolo
6, comma 1)
Testo nuovo
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono
essere indicati sull’etichetta principale, in maniera ben
visibile, il Paese o i Paesi di produzione.)
Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
1991). Supplemento alla G.U. n. 42 del 20/02/1992
Art. 58 -
(Miele)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 3 della
legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall’articolo
51 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni.
2. I produttori ed i confezionatori di miele possono
utilizzare le confezioni predisposte per la
commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta
1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.4. Il miele commercializzato come tale o utilizzato
in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non
deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla
sua composizione; come muffe, insetti e parti di insetti,
covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi
natura in quantità tali da presentare un pericolo per la
salute umana.
É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere per
vendere, somministrare o distribuire per il consumo , miele
non corrispondente all'articolo5 della legge 30 aprile 1962,
n.283.
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere
effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che
gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che
rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi
del terzo comma dell'articolo 1.
Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non
si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per
l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo
è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge
30 aprile 1962, n.283.
Art.5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le
condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria,
del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele
di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di
acqua del 25 per cento.
Per 'miele di pasticceria' e per 'miele per l'industria' si
intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non
corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4,
quarto comma, lettere a)b) e c) ovvero abbia un
indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale non
conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2,
secondo comma, punto 7, lettere a) b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello
previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a
lire 2 milioni.
Art.6. Il miele
destinato al consumatore deve essere confezionato in
contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione “miele” per il prodotto definito al
primo comma del’articolo 1, ovvero una delle denominazioni
specifiche previste ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, secondo
l’origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia
il “miele in favo”, il “miele con pezzi di favo”, il
“miele per pasticceria”, il “miele per l’industria”
ed il “miele di brughiera” devono essere designati come
tali;
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto
La denominazione di vendita può essere completata
da:
a) un’indicazione inerente all’origine vegetale o
floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene
soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il
prodotto proviene totalmente dall’origine indicata;
Testo abrogato
c) l’indicazione “vergine
integrale” qualora non sia stato sottoposto ad alcun
trattamento termico di conservazione e possegga le
caratteristiche stabilite col decreto di cui all’articolo
7.)
Testo nuovo
I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare
le etichettature già predisposte per la commer-cializzazione
del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998
contenenti denominazioni ed indicazioni previste da
disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il
periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.)
Qualora
il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso
netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia
commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma
1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti
commerciali di vendita.
Con proprio decreto, il Ministro dell’agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, stabilisce le modalità per la
tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi
importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la
vendita sul mercato nazionale qualora sia contenuto in
recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e
stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro
dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto
miele.
Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono
figurare in lingua italiana.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 7.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, di intesa con
il Ministero della sanità e con il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, cura la
pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il
miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche,
microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele
nazionale.
Testo abrogato
del miele vergine integrale.
nonché
le condizioni e i requisiti per l’ottenimento di eventuali
marchi di qualità”.
Art.8. Per quanto non previsto dalla presente legge
valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni.
Art.9. La presente legge entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1982
PERTINI
Spadolini-Altissimo
Marcora-Colombo
Darida-Bartolomei
Visto, il Guardasigilli: Darida
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