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 aggiornato al: 22/09/02

LEGGE N. 753 DEL 12 OTTOBRE 1982

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Cee concernenti il miele

Testo coordinato con la legge n.128 del 24 aprile 1998, la legge  n. 428 del 29 dicembre 1990, la legge n. 142 del 19 febbraio 1992 e il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art.1. Ai sensi della presente legge per il miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.


Art. 2. Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla seguente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito;
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, dilavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua;
non più dello 0.1 per cento;
miele torchiato non più dello 0.5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0.6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale(HMF)determinati dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi)e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Art.3.  

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.
Testo abrogato
Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione “Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari.

Testo nuovo
Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione “Miscela con miele extracomunitario”.
La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con denominazione “Miscela di mieli extracomunitari”.
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo paese devono riportare l’indicazione: “Miele extra-comunitario”.

Testo abrogato

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 1)

Testo nuovo

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull’etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione.)
 

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). Supplemento alla G.U. n. 42 del 20/02/1992 

Art. 58 - (Miele)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall’articolo 51 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.4. Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione; come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.
É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo , miele non corrispondente all'articolo5 della legge 30 aprile 1962, n.283.
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.
Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.283.

Art.5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.
Per 'miele di pasticceria' e per 'miele per l'industria' si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a)b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere a) b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Art.6.
Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione “miele” per il prodotto definito al primo comma del’articolo 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, secondo l’origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il “miele in favo”, il “miele con pezzi di favo”, il “miele per pasticceria”, il “miele per l’industria” ed il “miele di brughiera” devono essere designati come tali;
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto
La denominazione di vendita può essere completata
da:
a) un’indicazione inerente all’origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall’origine indicata;
Testo abrogato
c) l’indicazione “vergine integrale” qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all’articolo 7.)
Testo nuovo
I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commer-cializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.)

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.
Con proprio decreto, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.
Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 7. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale.
Testo abrogato

del miele vergine integrale.

nonché le condizioni e i requisiti per l’ottenimento di eventuali marchi di qualità”.

Art.8. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art.9. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1982
PERTINI
Spadolini-Altissimo
Marcora-Colombo
Darida-Bartolomei
Visto, il Guardasigilli: Darida

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