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Recepimento
della direttiva del Consiglio della Comunità economica
europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri della Cee concernenti il miele (modificata
e integrata dalla legge 128 del 24 aprile 1998)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1. Ai sensi della presente legge per il miele si
intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono
dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti
vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse
bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche
proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare. Tale prodotto può essere fluido, denso o
cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue
in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal
nettare dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si
trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli
alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata
e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più
pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei
favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante
centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione
dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con
riscaldamento moderato.
Art. 2. Il miele può essere commercializzato solo se
conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla
seguente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in
zucchero invertito;
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare,
non meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium
sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele
di acacia, dilavanda e di Banksia menziesii non più
del 10 per cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua;
non più dello 0.1 per cento;
miele torchiato non più dello 0.5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0.6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non
più dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale(HMF)determinati
dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad
esempio miele di agrumi)e tenore di HMF non superiore a 15
mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le
disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere
miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle
previste dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 5 milioni.
Art.3. Al miele commercializzato come tale non può
essere aggiunto nessun altro prodotto.
Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di
produzione straniera non può essere commercializzato con la
denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di
'miscela di mieli di origini diverse' .La miscela di mieli di
origine di soli paesi extracomunitari deve essere
commercializzata con la denominazione di 'miscela di mieli di
importazione'. I mieli di origine extracomunitaria devono
riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo
6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il
miele italiano deve essere commercializzato indicandone
l'origine nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma
del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.4. Il miele commercializzato come tale o utilizzato
in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non
deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla
sua composizione; come muffe, insetti e parti di insetti,
covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi
natura in quantità tali da presentare un pericolo per la
salute umana.
É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere per
vendere, somministrare o distribuire per il consumo , miele
non corrispondente all'articolo5 della legge 30 aprile 1962,
n.283.
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere
effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che
gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che
rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi
del terzo comma dell'articolo 1.
Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non
si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per
l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo
è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge
30 aprile 1962, n.283.
Art.5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le
condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria,
del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele
di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di
acqua del 25 per cento.
Per 'miele di pasticceria' e per 'miele per l'industria' si
intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non
corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4,
quarto comma, lettere a)b) e c) ovvero abbia un
indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale non
conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2,
secondo comma, punto 7, lettere a) b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello
previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a
lire 2 milioni.
Art.6. Il miele comunque destinato ad uso alimentare,
disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e
trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai
sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n.283, e del
decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il
miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo
diretto deve essere inoltre confezionato, a norma
dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in
contenitori recanti le indicazioni prescritte dal presente
articolo.
L'uso della denominazione 'miele', salvo quanto prescritto dai
commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito
dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione
deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per
disegnarlo.
Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele
confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili,
chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione 'miele' o una delle denominazioni
specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma,
secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto;
tuttavia il 'miele in favo' ed il 'miele con pezzi di favo'
nonché il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria'
ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;
b) il peso netto espresso in grammi o chilogrammi;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede
sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un
venditore residente all'interno della Comunità economica
europea;
d) l'anno di produzione.
La denominazione 'miele' o una delle denominazioni di cui
all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:
1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il
prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le
caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e
microscopiche;
2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il
prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
3) l'indicazione 'vergine integrale' per il prodotto di
origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun
trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti
chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel
decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è
obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta
l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di
scadenza.
Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti
di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia
commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo
comma, lettere b) - c), possono anche figurare solo sui
documenti di accompagnamento.
Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro
di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza
per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un
registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei
mieli.
L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve
figurare in lingua italiana su uno dei lati principali
dell'imballaggio o del recipiente.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 7. Il Ministero della sanità, di concerto con il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e
stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e
organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.
Art.8. Per quanto non previsto dalla presente legge
valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni.
Art.9. La presente legge entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1982
PERTINI
Spadolini-Altissimo
Marcora-Colombo
Darida-Bartolomei
Visto, il Guardasigilli: Darida
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