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Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1995-1997 - Disposizioni sul miele
Testo della legge
Art. 52.
Disposizioni sul miele.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge
12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito
dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29
dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:
"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con
miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato
con la denominazione: "Miscela con miele
extracomunitario"".
2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre
1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è
sostituito dal seguente:
"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria
devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera
ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, è abrogata.
4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753,
come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine
integrale".
5. I produttori ed i confezionatori di miele possono
utilizzare le etichettature già predisposte per la
commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996,
1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste
da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il
periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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