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Indicazioni
obbligatorie, facoltative e opportunità
Gli obblighi
relativi all'etichettatura del miele
sono contenuti nel Decreto legislativo
179/04, relativo all'attuazione della
Direttiva 2001/110/CE concernente
la produzione e la commercializzazione
del miele, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 168 del 20 luglio 2004. Il nuovo
decreto fa inoltre riferimento alla
norma generale sull'etichettatura
e presentazione dei prodotti alimentari
(D. Lgs. 109/92, modificato dal D.
Lgs. 23/06/03 n. 181, G.U. 167 del
21/07/03). Infine, il Ministero delle
Politiche agrarie e Forestali ha emesso
una circolare esplicativa (n. 1 dell'8
marzo 2005 pubblicata sulla G.U. n.
67 del 22/03/2005) sull'argomento.
- Le indicazioni
oggi obbligatorie sono:
- la denominazione
di vendita (la parola miele o una
delle definizioni di cui all'art.
1);
- la quantità
netta o nominale
- il nome o la ragione
sociale o il marchio depositato
e la sede del produttore o confezionatore
o venditore
- la dicitura di
identificazione del lotto di produzione.
- l'indicazione
del termine preferenziale di consumo;
- il Paese d'origine;
- la sede dello
stabilimento di produzione o di
confezionamento (quando diverso
dall'indirizzo del responsabile
di commercializzazione già
indicato in etichetta).
Nell'esempio di
etichetta sotto riportata: in verde
le indicazioni già obbligatorie;
in rosso i nuovi obblighi in base
al D. Lgs. 179/04; in azzurro le indicazioni
facoltative.
Il termine
preferenziale di consumo è
la data fino alla quale il responsabile
della commercializzazione considera
che il prodotto conservi le sue proprietà
specifiche e resti entro i limiti
di composizione stabiliti dalla norma.
Per il miele tale tempo non è
definito obbligatoriamente, ma può
essere deciso sotto la responsabilità
di chi lo mette in commercio.
Diciotto mesi dalla smelatura può
essere un termine prudenziale, consigliabile
per i mieli a invecchiamento più
rapido e le zone più calde
(la velocità di degradazione
del miele è fortemente influenzata
dalla temperatura di conservazione);
due anni o due anni e mezzo può
essere un termine consigliabile per
le altre situazioni.
Per i prodotti con tempi di conservazione
di quest'ordine di grandezza, è
consentito indicare la data sia con
giorno, mese e anno, che con solo
mese e anno (per i prodotti che si
conservano fino a 18 mesi) o anche
con il solo anno (per i prodotti conservabili
per più di diciotto mesi).
Quando nella data non sia presente
il giorno, l'indicazione "da
consumarsi preferibilmente entro"
deve essere sostituita da "da
consumarsi preferibilmente entro la
fine". Tali diciture devono precedere
la data o l'indicazione del punto
della confezione in cui il consumatore
può trovarla e devono essere
nello stesso campo visivo in cui compare
la parola “miele” e il peso netto.
Il
Paese o i Paesi di origine del miele
(cioè dove il miele è
stato raccolto) devono essere indicati
in chiaro. La dicitura, largamente
utilizzata, “miele italiano”, in base
a un parere espresso dalla repressione
frodi, viene ritenuta atta ad ottemperare
a quest'obbligo. Nel caso delle miscele
di più Paesi è consentito
l'uso, secondo i casi, delle diciture
“Miscela di mieli originari della
CE”, “Miscela di mieli non originari
della CE”, “Miscela di mieli originari
e non originari della CE”, senza citare
i singoli Paesi.
Sono inoltre permesse indicazioni
relative all'origine botanica geografica.
Un dettaglio importante rischiava
però di rivoluzionare il mercato
del miele: riferendosi all'origine
floreale o vegetale, il legislatore
usa il termine di “pianta”, al singolare.
Così facendo è chiaro
il riferimento ai mieli uniflorali,
ma sembrava esclusa la possibilità
di utilizzare un'indicazione relativa
all'origine botanica per i mieli di
più di una pianta. Recentemente
il Ministero delle Politiche agrarie
e Forestali, attraverso la circolare
n. 1 dell'8 marzo 2005 (G.U. n. 67
del 22/03/2005), si è espresso
a favore della possibilità
di utilizzare la menzione “MILLEFIORI”.
Nella stessa circolare ribadisce invece
che le diciture quali “miele di montagna”,
“miele di prato” e “miele di bosco”
non sono ammissibili.
Sono vietate invece, in base alle
norme generali sull'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari
preconfezionati, le indicazioni che
possano indurre in errore l'acquirente
sulle caratteristiche del prodotto,
che gli attribuiscano effetti o proprietà
che non possiede, che suggeriscano
particolari qualità quando
tutti i prodotti alimentari analoghi
possiedono caratteristiche identiche,
o che attribuiscano al prodotto alimentare
proprietà atte a prevenire,
curare o guarire una malattia umana
o accennino a tali proprietà.
Le sanzioni per questo tipo di irregolarità
sono costituite da multe tra 3.500
e 18.000 euro, mentre per le irregolarità
relative al D. legislativo 179/04
le multe variano da 600 a 6.000 euro.
Pieghevole illustrativo
"Come
deve essere l'etichetta per la commercializzazione
del miele" (pdf 56 kb)
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