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 aggiornato al: 13/03/02

DECRETO MIPAF DI MODIFICA REGOLAMENTO APPLICAZIONE REG. CE N.1804/99

Decreto MIPAF su applicazione regolamento CEE 1804
per il miele di produzione biologica

ALLEGATO I
Linee di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 sul metodo delle produzioni animali biologiche.
Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente il decreto 4 agosto 2000

Estratto "APICOLTURA E PRODOTTI DELL’APICOLTURA"


2. Periodo di conversione
2.1 Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido. Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l’allegato I/B punto 3/a della presente circolare.

4. Ubicazione degli apiari
4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l’apicoltore deve fornire all’Organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1 : 25.000.
In mancanza della cartografia, "l’apicoltore è tenuto a fornire all’Organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate …" .
Per analisi appropriate, da fornire dall’apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).
4.2.b In relazione all’ubicazione degli apiari l’espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell’areale circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L’espressione "prive di un’influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell’Organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".

6.2 Il punto viene modificato nel modo che segue:
Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull’analisi della cera dei nidi.

8.3 In merito all’autorizzazione in deroga per l’impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all’accertamento della sua idoneità basata sull’analisi della cera stessa.

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