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Decreto
MIPAF su applicazione regolamento CEE 1804
per il miele di produzione biologica
ALLEGATO I
Linee di attuazione del Reg. (CE) n.
1804/99 del 19 luglio 1999 sul metodo delle produzioni animali
biologiche.
Il presente testo, per i punti trattati,
sostituisce integralmente il decreto 4 agosto 2000
Estratto "APICOLTURA E PRODOTTI DELL’APICOLTURA"
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2. Periodo di conversione
2.1 Il periodo di conversione si intende
concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata
sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del
paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la
contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire
in un periodo non superiore ai 3 anni e, possibilmente, nel
primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare,
interessi almeno il 50% dei favi del nido. Per elevata
mortalità, si intende quella già indicata per l’allegato
I/B punto 3/a della presente circolare.
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4. Ubicazione degli apiari
4.1. La cartografia dei siti di impianto
delle arnie che l’apicoltore deve fornire all’Organismo di
controllo deve essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1
: 25.000.
In mancanza della cartografia, "l’apicoltore
è tenuto a fornire all’Organismo di controllo adeguate
prove documentali incluse eventuali analisi appropriate …"
.
Per analisi appropriate, da fornire dall’apicoltore
in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle
arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e
prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).
4.2.b In relazione all’ubicazione degli
apiari l’espressione "raggio di 3 chilometri" va
intesa in senso generale come raggio massimo di azione delle
api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere
inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui
è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture
presenti nell’areale circostante apiario e che non
costituiscano fonti di bottinatura. L’espressione
"prive di un’influenza significativa" va intesa
con riferimento a possibili contaminazioni agricole o
ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente,
da parte dell’Organismo di controllo, attraverso analisi del
miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano
immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura
biologica".
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6.2 Il punto viene modificato nel modo che
segue:
Se, malgrado le suddette misure preventive,
le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono
essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in
appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti
veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n.
1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso
idonei piani di monitoraggio basati sull’analisi della cera
dei nidi.
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8.3 In merito all’autorizzazione in
deroga per l’impiego di cera convenzionale da opercoli,
questa è subordinata all’accertamento della sua idoneità
basata sull’analisi della cera stessa.
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