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Linee guida per l'applicazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento
della produzione e
commercializzazione del miele
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI
Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n°
12 del 1° dicembre 1997, n° 4 del 28 maggio 1998 e n° 2 del
16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti
necessari per l'applicazione del Regolamento del Consiglio n°
1221/97, del 25 giugno 1997 e del Regolamento di attuazione
della Commissione n° 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi
alle azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele, secondo le indicazioni di
seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
- apicoltore: chiunque detenga alveari;
- produttore apistico: chiunque eserciti attività
apistica a fini economici e commerciali;
- forme associate: le Associazioni e loro Unioni e
Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare
dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da
prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo
giorno lavorativo.
LINEE DIRETTRICI DI APPLICAZIONE DELLE
AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL REG. 1221/97
L'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97 prevede che ogni
Stato membro debba predisporre un programma annuale nel quale
includere le azioni intese a migliorare le condizioni di
produzione e commercializzazione del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito
specificati usufruiscono di finanziamenti pubblici, di cui il
50% è a carico del FEOGA e il restante 50% è a carico del
Fondo di Rotazione gestito dal Ministero del Tesoro e,
pertanto, i benefici di detti finanziamenti devono essere
accessibili a tutti gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, di seguito denominato
"Ministero", è composto da sottoprogrammi,
elaborati dagli Organismi regionali interessati ed
eventualmente da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:
- a migliorare la produzione e la commercializzazione del
prodotto;
- a consentire all’apicoltore di ottenere una conoscenza
precisa delle qualità del miele raccolto;
- a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.
I sottoprogrammi devono contenere, in forma
analitica:
- le azioni e le sottoazioni per le quali viene richiesto
il finanziamento;
- la spesa complessiva preventivata, con l’indicazione
della quota a carico dei privati e della quota pubblica, a
sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi
nazionali ed importi finanziati con fondi europei;
- la lista delle Organizzazioni di categoria che
collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
- l’aggiornamento dei dati relativi al patrimonio
apistico e i dati strutturali disponibili.
Gli Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione
Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali-
Ufficio carni- Via XX Settembre, 20 00187 ROMA –
improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio
sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa
per singola azione, al fine di consentire la predisposizione
del programma nazionale da presentare all’Unione Europea
entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell’U.E.
il programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il
conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il
cui ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento
comunitario spettante all'Italia, il Ministero provvede ad
operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla base del
numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che
abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio
univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione
dei fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima
ammissibile al cofinanziamento comunitario rispetto a quanto
preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi
riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in
alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati
tra le varie azioni. A partire da questa fase non è più
possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al
Ministero, nel più breve tempo possibile e comunque entro la
data del 30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le
modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati,
provvederà alla rielaborazione del programma nazionale,
ricalcolando gli importi riservati a ciascuna azione,
trasmettendone una copia all’Organismo pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "l’Azienda di Stato
per gli Interventi di Mercato Agricolo in liquidazione",
nonché quelli istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per
semplicità, si indicherà come "AIMA ".
Ai sensi dell’articolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti
finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o
ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del
programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà
costituire oggetto di specifica richiesta al Ministero che
provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto
limite del 10%, analoga istanza alla Commissione della Unione
Europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti
interessate delle Decisioni mediante le quali l’Esecutivo
comunitario autorizza il cofinanziamento dei programmi
nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente
entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello della
presentazione, per consentire all’A.I.M.A. di effettuare l’iter
amministrativo previsto entro il termine del 15 ottobre,
stabilito dalla normativa comunitaria.
INTERVENTI AMMESSI
Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall’articolo
1, paragrafo 2 del Reg. CE n° 1221/97, vale a dire:
- assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di
smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare
le condizioni di produzione e di estrazione del miele;
- lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il
miglioramento delle condizioni di trattamento degli
alveari;
- razionalizzazione della transumanza;
- provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di
analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;
- collaborazione con organismi specializzati per la
realizzazione dei programmi di ricerca in materia di
miglioramento qualitativo del miele.
Possono essere considerate azioni
ammissibili al cofinanziamento tutte quelle misure che non
abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti di tipo
strutturale ai sensi del Reg. CE n° 1257/1999 sullo sviluppo
rurale.
All’allegato
1 della presente circolare viene indicata la
codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e
sottoazioni ammissibili al cofinanziamento, le relative
percentuali di contribuzione pubblica nonché i soggetti
beneficiari.
All’allegato
2 viene data indicazione delle spese ritenute
comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso
ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un
anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo
dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata,
con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e
attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e
arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione
del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell’anno di
riferimento del programma qualora il costo unitario sia fino a
1.000.000 di lire; nel caso in cui il costo unitario sia
superiore, va rendicontata annualmente solamente la relativa
quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai
sensi del Reg. Ce 1221/97 devono essere identificate con un
contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’anno
di approvazione del programma (aa), la provincia di
appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per
identificare in modo univoco l’azienda, da predisporre
secondo le indicazioni delle Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della
produzione e della commercializzazione del miele dovranno
essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura
relativa all’assistenza tecnica.
ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI
ORGANISMI REGIONALI
Gli Organismi regionali provvedono:
- a predisporre, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa ed amministrativa, tutte le procedure
necessarie per l’attuazione dei sottoprogrammi di
competenza;
- alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla
verifica della loro regolarità e completezza;
- alla valutazione dell’ammissibilità al finanziamento
e della titolarità del richiedente il beneficio alle
azioni richieste;
- al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli
Organismi riterranno opportuni e comunque non oltre il 10
settembre;
- alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione
alle domande presentate, con la predisposizione degli
elenchi di liquidazione;
- ad inviare all’A.I.M.A.- Unità Organizzativa XII, Via
Palestro, 81, 00185 ROMA, in un’unica soluzione, una
copia delle domande loro pervenute entro le ore 18 del 15
aprile di ogni anno;
- a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di
ogni anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti
sull’apposito modello, nonché il relativo supporto
magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall’A.I.M.A.;
unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso l’elenco
delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato
l’esito.
COMPITI DI PERTINENZA DELL’A.I.M.A.
L’A.I.M.A. provvede:
- alla ricezione delle copie delle domande;
- alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei
beneficiari controllati;
- al controllo finale sulla liquidazione degli importi da
erogare in funzione del finanziamento attribuito per
singolo Ente e di altre cause che possano impedire il
finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto di
qualche inadempienza;
- ad eventuali controlli e verifiche a campione
riguardanti le rendicontazioni regionali;
- alla trasmissione alle Regioni dell’elenco delle
domande che presentino anomalie ai fini dell’erogazione
dei contributi, per consentire una definizione delle
stesse;
- alla rendicontazione da presentare all’Unione Europea
in relazione alle somme erogate;
- alla predisposizione dei decreti e dei mandati di
pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del
finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre
di ogni anno.
RIPARTIZIONE DELLE SOMME AMMESSE AL
COFINANZIAMENTO
Ogni anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono
approvati i programmi presentati dagli Stati membri ed il
finanziamento, attualmente di 15 milioni di Euro, viene
ripartito in funzione del numero di alveari comunicati dai
singoli Stati, ai sensi dell’articolo 3 del Reg. CE n°
2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno
successivo alla data della comunicazione della decisione
comunitaria allo Stato membro purché non antecedenti la data
del 1° settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra
Regioni e Provincie autonome viene determinata adottando il
medesimo criterio di fissazione degli importi a livello di
singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del
numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel
territorio di giurisdizione delle singole Regioni e Provincie
e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da
taluni Enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare
una previsione di spesa che sia aderente all’effettiva
utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse
finanziarie non più recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si
riserva, di intesa con le Regioni, l’adozione di misure tese
ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria
assegnata all’Italia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli
apicoltori ed i produttori apistici in regola con la denuncia
di detenzione delle arnie e in possesso di Partita IVA, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle
loro forme associate, nonché gli Enti. Qualora i richiedenti
siano esentati dal possesso della partita IVA devono
rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in
triplice copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell’A.I.M.A..
La domanda di finanziamento deve essere indirizzata
all'Organismo regionale all'Agricoltura in cui ha sede legale
il richiedente il beneficio.
Per l’autentica della sottoscrizione della domanda di
contributo, il produttore e/o gli Enti interessati devono fare
riferimento alle norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997,
n° 127, 6 luglio 1998, n° 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998,
n° 403.
Per l’eventuale acquisizione della certificazione antimafia
le Regioni e le Provincie autonome provvederanno a conformarsi
alle disposizioni del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
CONTROLLI
L’azione di controllo viene operata dall’Amministrazione
che ha redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un
fascicolo per singolo beneficiario, che contenga:
- la documentazione eventualmente richiesta
dall'Amministrazione (documento di riconoscimento,
certificazione di iscrizione all'Ufficio IVA, ecc.);
- copia conforme all’originale dei documenti contabili
ed i relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca
la data di emissione dei documenti giustificativi, che
dovrà essere successiva a quella di approvazione del
programma nazionale;
- la documentazione relativa alla regolarità degli
Statuti di costituzione delle società, dei libri dei soci
e, se necessario, del certificato antimafia; per le
Associazioni di produttori, il verbale del Consiglio di
Amministrazione dal quale risulti l’approvazione del
programma;
- il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le
voci di spesa approvate, nonché le relative registrazioni
contabili, ove prescritto, e la corrispondenza tra
l'importo totale di spesa e quello relativo alla
documentazione esibita.
I rappresentanti dell’Amministrazione regionale
verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi
della legge del 4 gennaio 1968, n° 15) in ordine:
- Alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del
loro completamento (se ultimati);
- Al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto
della richiesta di pagamento, concernono il progetto
approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati
per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica,
tranne i casi descritti nell’allegato 2; che non siano
stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma,
tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di
spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non
sono state emesse dai fornitori note di accredito in
favore del beneficiario;
- Per gli acquisti di materiale durevole, all’uso
esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite
e la durata connessa al periodo di ammortamento;
- All’indicazione dell’importo delle spese
complessivamente sostenute e documentate (al netto dell’IVA
qualora trattasi di soggetto di imposta);
- Al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo
contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e
comunitari;
- Alla corretta esecuzione, nonchè alla rispondenza tra
quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di
opere non controllate e/o non più controllabili;
- Alla consapevolezza che, in caso di mendaci
dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal
Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono
necessari per verificare lo stato di attuazione delle singole
misure richieste, nonché per acquisire gli elementi contabili
e giustificativi delle spese sostenute.
E’ facoltà dell’A.I.M.A. programmare, di intesa con gli
Enti che partecipano al programma nazionale, l'espletamento
sia di controlli amministrativi sia di sopralluoghi in
azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni
prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la
rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la
situazione reale dell'azienda, nonché la presenza e la
corretta registrazione della documentazione contabile.
L’attività di controllo su materiale ed attrezzature
soggetti a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per
effetto del nomadismo potrà essere esercitata in
collaborazione tra gli Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da
sopralluoghi in azienda nella misura ritenuta più opportuna e
comunque non inferiore al 30% delle domande pervenute, intesi
a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione
della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso
il reperimento dell’azienda, il controllore potrà
preavvisare, con un margine di tempo non superiore a 48 ore,
il titolare dell’azienda e/o dell'Ente, tramite telegramma.
Qualora le arnie di un’azienda apistica subiscano
spostamenti, i responsabili sono tenuti a darne preventiva
comunicazione all’organismo di controllo, il quale ne
informa per iscritto l’A.I.M.A., nel termine dei dieci
giorni precedenti la variazione, indicando il luogo dove le
arnie stesse verranno posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è
individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e
tenendo conto dei seguenti parametri:
- ammontare dei contributi;
- numero degli alveari per i quali sono richiesti i
contributi;
- esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti
negli anni precedenti;
- ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze
con quanto dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un
verbale sulla base del modello sintetico descritto in allegato
3, al quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata
in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il
nome e cognome del controllore, nonché la data e l’ora del
controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito
spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del
soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia
deve essere rilasciata all’azienda visitata, e l’originale
è trattenuto dall’Organismo regionale di controllo.
Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e
controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente
interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto
sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna
comunicazione alle autorità competenti, si provvede d’ufficio,
in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate
per negligenza grave o deliberatamente, all’esclusione dell’interessato
dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato o
anche per l'anno civile successivo.
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti
i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e
quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una
completa istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a
fronte delle spese sostenute per l’attuazione del programma
in questione riporti la dicitura ‘ai sensi del Reg. CE n°
1221/97’, in modo da risultare che la spesa documentata è
stata cofinananziata dalla UE e dallo Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di
competenza per i controlli che potrebbero essere effettuati
dall'A.I.M.A. e dalla Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli
Enti interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. – Unità
Organizzativa XII – gli elenchi di liquidazione, suddivisi a
livello provinciale per azione e sottoazione e l’elenco dei
beneficiari sottoposti a controllo in loco con l’indicazione
dell’esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo,
sottoscritto da un responsabile, e su supporto magnetico,
entrambi prodotti e distribuiti dall'A.I.M.A., che curerà
direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al
programma sul rispetto del predetto termine ultimo di
rendicontazione, trascorso il quale non risulta possibile
attivare le procedure di rimborso dell’aiuto e il
conseguente addebito delle spese al FEOGA - Sez. Garanzia,
entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le
procedure ed essere assoggettati ai controlli previsti dal
Reg. (CE) n. 1663/95, relativo alle procedure di liquidazione
dei conti FEOGA sezione Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad
informare le Amministrazioni interessate circa l'avvenuto
pagamento relativo agli elenchi trasmessi.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI
ATTUAZIONE ED ALLE SPESE SOSTENUTE.
Gli Organismi partecipanti al programma forniscono al
Ministero e all’A.I.M.A. una sintetica relazione informativa
dello stato di attuazione del sottoprogramma e, ove
necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in
considerazione per i programmi successivi, nonché i dati
consuntivi delle azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il
31 dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell’articolo 2,
comma 3 del Reg. CE n° 2300/97, che prescrive che lo Stato
membro è tenuto a comunicare all’Unione Europea entro il 15
dicembre i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla
varroa, gli Enti che abbiano incluso tale azione nel proprio
sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non
oltre il 15 novembre di ciascun anno.
DISPOSIZIONI FINALI
Si richiama l’attenzione sulle scadenze indicate nella
presente circolare:
a) Fase di programmazione:
- 15 marzo per l'invio dei programmi regionali e
ministeriali,;
- 30 settembre per l’invio dei programmi eventualmente
riformulati dopo la notifica delle decisioni dell’Esecutivo
comunitario.
b) Fase di attuazione:
- 15 aprile per l’invio all’A.I.M.A. delle copie delle
domande pervenute;
- 10 settembre per la consegna all’A.I.M.A. degli
elenchi di liquidazione ai fini dell’erogazione del
finanziamento in favore dei beneficiari e dell’elenco
dei beneficiari sottoposto a controllo;
- 31 agosto termine di effettuazione delle spese.
c) Comunicazioni:
- 15 novembre per la trasmissione dei risultati della
lotta alla varroa;
- 31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E’ condizione essenziale per l’approvazione del
sottoprogramma che gli Enti regionali comunichino
contestualmente anche i dati sulla consistenza, censita e
stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare
l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il
territorio nazionale.
IL MINISTRO
ALLEGATO 1
| Azioni |
%
|
Beneficiari |
| A.
ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEGLI APICOLTORI |
|
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
|
a1. corsi di aggiornamento e formazione |
90% |
|
|
a2. seminari e convegni tematici |
100% |
|
|
a3. azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti
schede ed opuscoli informativi |
90% |
|
|
a4. assistenza tecnica alle aziende |
85% |
|
|
a5. individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il
trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura |
100% |
|
| B.
LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE |
|
|
|
b1. Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche
ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta
da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi
sanitari appropriati |
80% |
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
|
b2. Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di
strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto
chimico sugli alveari; materiale di consumo per i
campionamenti |
100% |
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
|
b3. Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie
esistenti |
60% |
Apicoltori, produttori e forme associate |
|
b4. Acquisto degli idonei presidi sanitari |
50% |
Enti e forme associate |
| C.
RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA |
|
|
|
c1. Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati
sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione
con vari mezzi dei dati raccolti. |
100% |
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
|
c2. Acquisto arnie, macchine ed attrezzature, materiali vari
per l'esercizio del nomadismo, realizzazione piazzole |
50% |
Produttori apistici e loro forme |
| D.
PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI
ANALISI |
|
associate che esercitino il nomadismo
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
|
d1. Acquisto strumentazione |
50% |
|
|
d2. Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla
verifica della qualità dei mieli |
50% |
|
|
d3. Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche,
melissopalinologiche e residuali |
80% |
|
| E.
COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA |
|
Enti ed Istituti di ricerca |
|
e1. Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi
fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in
base all'origine botanica e geografica. |
100% |
|
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ALLEGATO 2 - Voci di spesa non ammissibili
- Acquisto di automezzi targati
- Acquisto elaboratori elettronici
- Spese per l’immatricolazione di mezzi stradali
- Spese di manutenzione e riparazione
- Spese di trasporto per la consegna di materiali
- IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili
- Spese generali in misura maggiore del 5% della
sottoazione di riferimento (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente
e definitivamente dai beneficiari finali
- Acquisto di materiale usato
(*) Le spese generali fino
al 2% non devono essere documentate; superata tale
percentuale, tutte le spese devono essere documentate.
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